Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2020, n. 32, art. 12, commi 2, 3 e 4, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2020. 1. Nel BUR 5 novembre 2021, n. 35, e' stata pubblicata la legge regionale 2 novembre 2021, n. 16, recante «Misure finanziarie intersettoriali». 2. Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia censurabile relativamente alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 17 e 18, e, pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti Motivi 3. L'art. 4 della legge regionale de qua, sotto la rubrica «Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile», al comma 17, prevede che: «Non sono idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16: a) le aree individuale dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'art. 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR; b) i sili regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO e nelle relative zone tampone, nonche' i siti per i quali e' stata presentata la candidatura per il riconoscimento UNESCO; c) i siti Natura 2000 e le aree naturali tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali); d) le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e i relativi ulteriori contesti, le zone di interesse archeologico e gli ulteriori contesti d'interesse archeologico, nonche' le aree a rischio potenziale archeologico indicate nel PPR o negli strumenti urbanistici comunali; e) le aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti, ferma restando la facolta' del richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR; f) le aree agricole ricomprese in zone territoriali omogenee F di "Tutela ambientale" individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al PURG; g) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario; h) le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacita' d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacita' d'uso agricolo dei suoli, ferma restando la facolta' del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale». 4. Tale disposizione va ricondotta alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che costituisce oggetto di potesta' legislativa concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione. Come ricordato dalla Corte nella sentenza 5 aprile 2018, n. 69, «il legislatore statale, attraverso la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha introdotto principi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, in quanto espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia, di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione. Tali principi sono contenuti nel decreto legislativo n. 387 del 2003 e nel decreto legislativo n. 28 del 2011, [... ], ciascuno dei quali ha dato attuazione ad una direttiva dell'Unione europea. Lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo rilevante della politica energetica dell'Unione europea. Per il perseguimento di tale finalita' sono state emanate, fra le altre, la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel mercato interno dell'elettricita', e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE [...]. In particolare, i regimi abilitativi degli impianti per la produzione di energia rinnovabile sono regolati dalle Linee guida di cui al d.l. 10 settembre 2010, adottate in attuazione del comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, e richiamate nel decreto legislativo n. 28 del 2011. Si tratta di atti di formazione secondaria, che costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Essi rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale». 4.1 La vincolativita' delle Linee guida e' confermata anche dal fatto che esse sono state adottate in sede di Conferenza unificata, in ragione degli ambiti materiali che vengono in rilievo e quindi nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. In particolare, come precisato dalla Corte nella sentenza 11 novembre 2011, n. 308: «il legislatore statale, nel dettare tale disciplina, ha "inteso trovare modalita' di equilibrio" tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia (sentenza n. 275 del 2011). Si e', inoltre, precisato che "il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione" (sentenza n. 192 del 2011). In questa prospettiva, si giustifica l'attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le Linee guida»; non e' dunque consentito «alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa». La Corte, nella sentenza 30 luglio 2021, n. 177, ha ribadito che «nell'indicare puntuali modalita' attuative della legge statale, le Linee guida hanno "natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)" (sentenza n. 106 del 2020)». 5. La legge regionale n. 15 del 2021, all'art. 4, comma 17, lettera a), nell'includere tra le aree non idonee, «le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'art. 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR», attribuisce di fatto anche ai Comuni la possibilita' di apporre limitazioni all'installazione degli impianti rinnovabili. Alla luce di quanto detto in precedenza, tale previsione si pone in contrasto con le citate Linee guida FER di cui al d.m. 10 settembre 2010, secondo le quali (v. allegato 3) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere effettuata «dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalita' indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri [...]». In particolare, in base al paragrafo 17.1 delle Linee guida, le Regioni devono compiere «un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale» (paragrafo 17.1). All'esito di tale istruttoria, le Regioni procedono ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneita' di ciascuna area «in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti», motivando le incompatibilita' con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni esaminate. Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome «conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente gia' previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)». 5.1 Va anche considerato che per costante giurisprudenza amministrativa il ruolo del Comune nel procedimento abilitativo degli impianti rinnovabili deve limitarsi al vaglio del progetto sotto il profilo della conformita' alla disciplina urbanistica, laddove, con particolare riferimento, appunto, agli impianti fotovoltaici su aree agricole, e' la stessa disciplina di settore (art. 12, decreto legislativo n. 387/2003) a prevedere la compatibilita' urbanistica delle relative installazioni, non rendendo necessario alcun eventuale procedimento di variante. 6. L'art. 4, comma 17, lettera a), altera il quadro delle competenze amministrative definito dai principi statali e si pone in contrasto con le Linee guida, le quali, secondo l'orientamento costante della Corte, condividono con il citato art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 la qualifica di principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e sono, dunque, vincolanti per tutte le Regioni (v. anche le sentenze n. 86 e n. 286 del 2019, n. 68 del 2018 e n. 13 del 2014). 7. Inoltre, l'art. 4, comma 17: individua le aree non idonee esclusivamente per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW (1) ; con le previsioni di cui alle lettere da b) ad h), introduce numerosi vincoli di merito, ponendosi in conflitto con l'art. 41 della Costituzione e con la normativa interna e sovranazionale che, promuovendo la diffusione delle fonti rinnovabili, inibisce qualsiasi previsione di astratta e aprioristica limitazione dei procedimenti autorizzativi e delle relative installazioni. 8. Si richiama in proposito l'orientamento costante della Corte adita, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificita' dei luoghi, impedisce, difatti, la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). 9. Va anche posto in evidenza che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, inviato alla Commissione europea dal Governo italiano a fine 2019 in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, ha stabilito, per i profili che qui rilevano, un cambio di approccio rispetto a quello delineato dall'attuale quadro normativo di settore, demandando alle Regioni, sulla base di criteri previamente prestabiliti e condivisi, l'individuazione delle aree idonee e non idonee per la localizzazione di impianti a fonte rinnovabile. A tali fini, nell'ambito nel quadro delle misure complessivamente volte al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili, particolare rilievo e' stato ascritto alla individuazione delle aree adatte alla realizzazione degli impianti nonche' alla condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni, da perseguire attraverso la definizione di un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (previamente condivisi con il livello regionale) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Cio' al fine di favorire lo sviluppo coordinato di impianti, rete elettrica e sistemi di accumulo, con procedure autorizzative rese piu' semplici e veloci (e coordinate con i meccanismi di sostegno), proprio grazie alla preventiva condivisione dell'idoneita' di superfici e aree. 9.1 La legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020», nel dettare i criteri ulteriori di delega per il recepimento della direttiva 2018/2001/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha affrontato in modo dettagliato il tema delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, definendo un regolamentato percorso di condivisione operativa degli obiettivi con le Regioni, in sede di Conferenza unificata, volto alla precipua individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile. In particolare, l'art. 5, comma 1, lettere a) e b), stabilisce che il Governo nell'esercizio della Delega deve: «a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, nonche' delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi: 1) la disciplina e' volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra Regioni e Province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera; 2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee e' effettuato da ciascuna Regione o Provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, e' prevista l'applicazione dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo». 9.2 In attuazione dei suddetti criteri di delega, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/2001 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, all'art. 20, ha introdotto una specifica «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» stabilendo, in particolare, all'art. 20, commi 1 e da 6 a 8, che «1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a: a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici tecnicamente disponibili; b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili. [...] 6. Non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, nelle more dell'individuazione delle aree idonee. 7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee. 8. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono gia' installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuale ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale». 10. La disposizione censurata si pone in contrasto anche con i principi generali di cui al mutando quadro normativo statale delineato dalla legge n. 56/2021, il quale prevede un'apposita disciplina per l'individuazione delle aree idonee e non idonee coinvolgendo in prima battuta i Ministeri di riferimento (MITE e MIC) nell'individuazione dei criteri e attribuendo la titolarita' del processo programmatorio alle Regioni e Province autonome. Essa, di fatto, anticipa, i contenuti del decreto interministeriale di cui all'art. 20, comma 1, dell'emanando decreto legislativo che dovra', attraverso le modalita' ivi previste, dettare principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. 11. Il successivo comma 18 dell'art. 4 individua ulteriori condizioni ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici che si pongono in contrasto con la Costituzione. 12. In particolare, la lettera a) del citato comma richiede che l'impianto «non comprometta un bene paesaggistico alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilita'». Tale indicazione e' eccessivamente generica e non puntuale, e si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte la quale, nel valutare la legittimita' di leggi regionali che hanno disciplinato la materia, ha posto in evidenza come la valutazione di «non idoneita'» debba essere compiuta, all'esito e sulla base di una puntuale acquisizione degli interessi rilevanti e dei pertinenti presupposti di fatto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell'area e delle caratteristiche dell'impianto da realizzare e non puo' essere estesa genericamente a tutte le aree rientranti nella classificazione indicata dalla norma. Si veda tra le altre la sentenza n. 286 del 2019, secondo la quale: «Alle Regioni e' consentito soltanto di individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora cio' sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, come prevede il paragrafo 17.1. delle Linee guida (sentenza n. 69 del 2018). Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le aree e i siti non idonei non permette invece che le Regioni prescrivano limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perche' cio' contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformita' alla normativa dell'Unione europea (sentenza n. 13 del 2014)». La disposizione, risultando priva di quei necessari elementi di puntualita' che consentano agli operatori di individuare le aree effettivamente non idonee, conferisce all'autorita' amministrativa decidente una discrezionalita' non basata su criteri omogenei e oggettivi, necessari per l'esercizio dell'azione amministrativa, in violazione sia del principio di legalita' dell'azione amministrativa sia del principio di imparzialita' e buon andamento (art. 97 della Costituzione). 13. La lettera d) dello stesso comma 18, dell'art. 4, stabilisce, altresi', che l'impianto «sia posto in aree non visibili da strada di interesse panoramico, non comprometta visuali panoramiche o con visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali [...]». Anche in questo caso, la previsione e' generica e tale da non consentire valutazioni oggettive e puntuali da parte degli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni, conferendo agli stessi una discrezionalita' eccessiva, in contrasto con la normativa statale di settore e in particolare con le prescrizioni di cui alle piu' citate Linee guida. 14. Analoghe considerazioni debbono formularsi in relazione anche alla successiva lettera f) che impone «sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra». 15. A conferma delle criticita' evidenziate, si richiama la recente sentenza n. 177 del 2021, con la quale la Corte, nel dichiarare l'illegittimita' di taluni articoli della legge n. 82/2020 della Regione Toscana, dopo aver richiamato le previsioni del paragrafo 17.1 delle piu' volte citate Linee guida, ha precisato che: «3.2.2. - Dall'iter procedimentale tratteggiato si inferiscono talune rilevanti implicazioni sostanziali. Innanzitutto, l'indicazione che possono fornire le Regioni in merito alla non idoneita' di determinate aree ad accogliere la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e' espressamente riferita alla segnalazione di aree non idonee "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti". Spetta, pertanto, all'atto di pianificazione individuare le incompatibilita' di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni (e, dunque, anche alla potenza) degli impianti (si vedano Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 8 aprile 2021, n. 2848, nonche' TAR Abruzzo, sezione prima, sentenza 19 ottobre 2020, n. 363; TAR Molise, sezione prima, sentenza 23 giugno 2016, n. 281). Inoltre, l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensi' - come si evince sempre dalle Linee guida - serve a segnalare "una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" e, dunque, ha la funzione di "accelerare" la procedura (paragrafo 17.1). Osserva, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di 'primo livello'", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto cosi' come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonche' di quelle contermini (buffer)" (TAR Sardegna, sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, la gia' citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; nonche' le gia' citate sentenze TAR Abruzzo n. 363 del 2020 e TAR Molise n. 281 del 2016)». 16. Le anzidette norme regionali, in contrasto con il procedimento delineato dalle Linee guida e con quanto statuito dalla Corte, non basano il divieto di installazione di nuovi impianti su una valutazione puntuale e in concreto delle aree dichiarate «non idonee», ma ipostatizzano i controinteressi pubblici alla realizzazione degli impianti, precludendo o, quanto meno, ostacolando, il bilanciamento in concreto e la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo di pianificazione, con violazione riflessa del principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). 17. In conclusione, le norme regionali censurate violano: a) l'art. 117, terzo comma della Costituzione e i relativi principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; b) l'art. 117, primo comma della Costituzione che impone alle Regioni di esercitare la potesta' legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. In particolare, esse appaiono incompatibili con l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 11 dicembre 2018, n. 2018/2001/UE, secondo cui: «Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze applicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa o altri prodotti energetici e ai carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all'attuazione del principio che da' priorita' all'efficienza energetica. Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che: a) le procedure amministrative siano razionalizzate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini prevedibili per le procedure di cui al primo comma; b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti e proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificita' di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili; c) le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi; e d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso una procedura di notifica semplice per dispositivi decentrati, e per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili»; c) l'art. 97 della Costituzione, perche' precludono o, quanto meno, ostacolano la corretta acquisizione e ponderazione tramite il procedimento amministrativo di pianificazione dei pertinenti presupposti di fatto e degli interessi rilevanti, in violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 18, della legge regionale n. 16/2021, inoltre, conferiscono all'autorita' amministrativa decidente una discrezionalita' non basata su criteri omogenei ed oggettivi, ponendosi in contrasto anche con principi di legalita' e di imparzialita' dell'azione amministrativa. 18.1 Le disposizioni eccedono, peraltro, dalle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale di autonomia, l.c. 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui la competenza legislativa regionale deve esplicarsi in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e dei parametri eurounitari sopra richiamati. (1) Il precedente comma 16 dell'art. 4 legge regionale n. 16/2021 dispone infatti che: «La Regione, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e del Piano paesaggistico regionale (PPR), disciplina i criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, con particolare riferimento alle zone territoriali omogenee E "Usi agricoli e forestali" e F "Tutela ambientale" del Piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., che trovano applicazione sino al compimento, a cura della Regione, degli adempimenti previsti dalla disciplina statale attuativa della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili».